Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 33
In vigore dal 4 nov 1950
Ove sia ritenuto necessario per il migliore andamento dei lavori assunti dal Consorzio sarà costituito dal Consiglio un Comitato tecnico, composto di tre persone competenti in ordine alla direzione dei lavori di cui è oggetto l'impresa del Consorzio.
Uno del membri del Comitato tecnico potrà essere scelto fra gli estranei; gli altri due dovranno sempre essere soci delle cooperative consorziate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-33