Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 38

In vigore dal 4 nov 1950
In caso di scioglimento del Consorzio, per una qualunque delle cause indicate nel precedente articolo, il netto risultante dalla liquidazione andrà ripartito fra le cooperative consorziate in proporzione alle rispettive quote di capitale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo