Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 37

In vigore dal 4 nov 1950
Il Consorzio cessa le sue funzioni per le stesse cause per cui si sciolgono le società cooperative a norma dell'art. 2539 del Codice civile. Lo scioglimento anticipato può essere volontariamente deliberato quando, per una notevole diminuzione del patrimonio del Consorzio o del numero delle cooperative consorziate, o per altre ragioni, venga deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dai delegati rappresentanti le cooperative consorziate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-37

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