Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 39
In vigore dal 4 nov 1950
L'assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio nomina anche i liquidatori i quali, oltre alle facoltà loro conferite dalla legge, sono autorizzati a vendere gli immobili sociali nella forma che crederanno più conveniente ai fini della liquidazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-39