Art. 39
Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 39

39 / 40
In vigore dal 4 nov 1950
L'assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio nomina anche i liquidatori i quali, oltre alle facoltà loro conferite dalla legge, sono autorizzati a vendere gli immobili sociali nella forma che crederanno più conveniente ai fini della liquidazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-39