Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 35

In vigore dal 4 nov 1950
Nella esecuzione dei lavori affidati dal Consorzio, devono essere impiegati esclusivamente operai che siano soci delle cooperative consorziate. In casi eccezionali può essere consentito l'impiego di operai ausiliari osservate le limitazioni e le condizioni dell'art. 47 del regolamento sulle cooperative, 12 febbraio 1911, n. 278.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-35

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Art. 35 Approvazione del nuovo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine. — Testo vigente | Portale Normativo