Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 35
In vigore dal 4 nov 1950
Nella esecuzione dei lavori affidati dal Consorzio, devono essere impiegati esclusivamente operai che siano soci delle cooperative consorziate.
In casi eccezionali può essere consentito l'impiego di operai ausiliari osservate le limitazioni e le condizioni dell'art. 47 del regolamento sulle cooperative, 12 febbraio 1911, n. 278.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-35