Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 26
In vigore dal 4 nov 1950
Se a seguito di recesso, dimissione o decadenza resta vacante nel corso dell'esercizio qualche posto nel Consiglio, vi provvedono alla surrogazione i consiglieri rimasti in unione ai sindaci.
Tale sistema di surrogazione non è ammessa quando i consiglieri in carica nominati dall'assemblea siano ridotti a meno della metà.
Il surrogante rimane in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-26