Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 11

In vigore dal 4 nov 1950
Il patrimonio è aumentabile: 1) col versamento di ulteriori quote da parte delle cooperative aggregate originariamente ai Consorzio o che saranno ammesse al medesimo; 2) col fondo di riserva; 3) con i fondi che si istituissero per altri scopi di mutualità o previdenza o che pervenissero per qualsiasi titolo al Consorzio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-11

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