Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 11
In vigore dal 4 nov 1950
Il patrimonio è aumentabile:
1) col versamento di ulteriori quote da parte delle cooperative aggregate originariamente ai Consorzio o che saranno ammesse al medesimo;
2) col fondo di riserva;
3) con i fondi che si istituissero per altri scopi di mutualità o previdenza o che pervenissero per qualsiasi titolo al Consorzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-11