Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 4
In vigore dal 4 nov 1950
L'ammissione di nuove cooperative è deliberata dal Consiglio del consorzio su domanda della cooperativa interessata, dimostrante i requisiti voluti per l'ammissione ed accompagnata da un estratto della deliberazione dell'assemblea sociale o del Consiglio di amministrazione, se a ciò sia autorizzato dallo statuto, concernente la deliberazione di far parte del Consorzio e la designazione dei propri delegati all'assemblea del medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-4