Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo III

Art. 8

Art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 11 mag 1950
Sono esenti dall'imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti cespiti: 1) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano stati versati a Casse di previdenza o di soccorso, istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia, ed invalidità; a Casse di previdenza o Casse di pensioni per gli impiegati privati, od a Casse di pensione per vedove od orfani, contemplate alle lettere c) ed f) dell' del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966; 2) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre rendite di carattere temporaneo; 3) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta eccezione per i contratti di assicurazione ai premio unico, stipulati dopo il 10 giugno 1940; 4) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto servente al culto medesimo; 5) i titoli del prestito della ricostruzione, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento; 6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell' della legge 1 giugno 1939, n. 1089, siano state notificate entro il 31 dicembre 1948. Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate, a titolo oneroso, entro un decennio dal 28 marzo 1947, l'esenzione viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denuncie di alienazione presentate a mente dell' della legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate; 7) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori.
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