Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo II
Art. 5
Art. 5 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
L'imposta straordinaria è dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato.
Il cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli emessi all'estero, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In ogni caso, i beni esistenti fuori dello Stato ed i titoli emessi all'estero si computano nel patrimonio del cittadino ai fini della determinazione della aliquota.
I beni esistenti nei territori coloniali, nonché nei possedimenti e nei territori metropolitani passati sotto la sovranità di altri Stati in dipendenza del Trattato di pace, debbono essere compresi nella dichiarazione, ma, fino a nuove disposizioni, non si tengono in conto nella determinazione nè del patrimonio imponibile nè dell'aliquota.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-5