Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo I
Art. 4
Art. 4 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
I beni indivisi sono ripartiti, agli effetti dell'imposta straordinaria, nelle quote spettanti ai singoli aventi diritto, secondo il disposto dell'art. 1101 del codice civile.
Il patrimonio costituito da beni dotati è considerato di spettanza della moglie.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-4