Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo I
Art. 2
Art. 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1942, n. 1131 ed art. 16, primo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 11 mag 1950
Sono soggette all'imposta straordinaria progressiva le persone fisiche. Gli enti e le società, costituiti all'estero sono soggetti alla imposta medesima, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-2