Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo I

Art. 3

Art. 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, dopo il 28 marzo 1937. Agli stessi fini, si considerano nel patrimonio del marito le azioni intestate al nome della moglie in occasione della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96. È fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente a detta data, o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri, conseguiti durante il matrimonio, o di capitali provenienti da accensione di debiti. Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la cessione dipenda: a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote o per costituzione di patrimonio ecclesiastico o per fare altra assegnazione ai discendenti per causa di seguito matrimonio; b) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall'acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri o di capitali provenienti da accensioni di debiti. Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio del padre le azioni intestate al nome dei figli in occasione della nominatività obbligatoria dei titoli azionari disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, salvo non sia dimostrato che le azioni erano state acquistate dal figlio - a titolo gratuito o a titolo oneroso - prima della conversione. Quando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d'imposta afferente i beni medesimi.
Storico versioni

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