Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo III
Art. 7
Art. 7 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Sono esenti dall'imposta straordinaria gli agenti diplomatici di cittadinanza straniera, purchè esista reciprocità di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, ed i consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocità di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-7