Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo IV
Art. 11
Art. 11 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
I coefficienti previsti negli articoli precedenti sono predisposti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale li comunica, per tutti i comuni di ciascuna provincia, alle singole Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione censuaria provinciale.
Le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti, alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni sui coefficienti stessi.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito, la Commissione censuaria provinciale inoltra, con le proprie proposte, alla Commissione censuaria centrale, per il tramite dell'Ufficio tecnico erariale, contemporaneamente per tutte le zone economico-agrarie e per tutti i comuni della provincia, le osservazioni che siano state formulate dalle Commissioni censuarie comunali.
La Commissione censuaria centrale, tenute presenti le proposte presentate in termini dalle Commissioni censuarie provinciali e sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, stabilisce, in via definitiva, i coefficienti per ciascuna zona economicoagraria e per ciascun comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-11