Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo II
Art. 6
Art. 6 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Si considerano esistenti nello Stato:
1) i terreni ed i fabbricati situati nel territorio dello Stato ed i diritti reali sui medesimi;
2) i beni facenti parte di aziende industriali, commerciali ed agricole a carattere individuale, che siano situati nel territorio dello Stato;
3) le quote e le azioni di società italiane, nonché le obbligazioni ed ogni altro titolo di credito emesso in Italia dalle società stesse, dallo Stato, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Province, dai Comuni ad altri enti italiani, dovunque posseduti, dal cittadino o dallo straniero;
4) le quote di comproprietà di navi italiane;
5) i crediti che fanno carico a debitori domiciliati nello Stato;
6) i capitali comunque investiti nello Stato, o inscritti negli uffici ipotecari dello Stato;
7) i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio ed i conti correnti presso aziende, casse di risparmio, postali ed ordinarie, e presso altri istituti di credito e banche, che siano stati raccolti nel territorio dello Stato;
8) i biglietti dello Stato italiano, i biglietti a corso legale della Banca d'Italia e quelli emessi in lire dal Governo Militare Alleato, ovunque si trovino;
9) i diritti di autore, nonché i brevetti, i modelli di utilità, i marchi di fabbrica e simili, iscritti nei pubblici registri dello Stato, limitatamente al valore corrispondente ai diritti di sfruttamento nello Stato;
10) i gioielli appartenenti a cittadini italiani;
11) i quadri, gli arazzi, le statue, i tappeti, le porcellane, le stampe, le medaglie e simili, posseduti nel territorio dello Stato;
12) tutti gli altri beni situati nel territorio dello Stato ed i titoli che rappresentano beni reali situati nel, territorio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-6