Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo IV

Art. 14

Art. 14 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Il valore della nuda proprietà è determinato in base alla differenza tra il valore dell'intera proprietà - stabilito ai sensi degli articoli precedenti - e quello dell'usufrutto. Lo stesso criterio si applica per la valutazione della proprietà, quando questa è gravata da diritti di uso e di abitazione. Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione, si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore dell'annualità di reddito percepita, riferita al periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947: a) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento, se trattasi di diritti la cui scadenza è esattamente conosciuta; b) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento e con riguardo alle probabilità di vita, corrispondenti alla classe di età del reddituario, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformità ad una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Qualora l'annualità di reddito sia percepita in natura, il valore di essa è calcolato in base alla quantità dei prodotti nel triennio 1944-1946 ed ai prezzi correnti nel periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947. Nei casi di assicurazione sulla vita, previsti nel n. 3 dell', il capitale corrispondente è valutato al prezzo di riscatto alla data del 28 marzo 1947.
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