Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo IV

Art. 17

Art. 17 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Le aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro complesso, tenuto conto dei vari elementi che le compongono, sulla base dei valori medi del periodo 1 ottobre 1946-31 marzo 1947. Nella valutazione delle aziende industriali e commerciali ai sensi del comma precedente, si tiene conto anche dell'avviamento, senza pregiudizio dell'assoggettamento del medesimo alle imposte sul reddito in conformità della legislazione vigente in materia.
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