Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo IV
Art. 21
Art. 21 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Per quanto riguarda le azioni o le quote di partecipazione in società costituito in Italia e aventi beni all'estero, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-21