Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo V

Art. 23

Art. 23 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Dall'ammontare lordo del patrimonio complessivo sono ammessi in detrazione: a) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti dopo il 10 giugno 1940 o che non abbiano data certa, la detrazione è subordinata alla dimostrazione del loro impiego; b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell', dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni previste nell'articolo stesso; c) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sui cespiti facenti parte del patrimonio del contribuente; d) tutte le imposte, tasse e contributi a favore dello Stato, province, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947 ed ancora dovuti a tale data.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-23

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