Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo IV
Art. 20
Art. 20 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
I titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni, in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, nel periodo 1 gennaio-31 marzo 1947, rapportando il valore così determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sarà rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-20