Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo IV
Art. 21
21 / 100Art. 21 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Per quanto riguarda le azioni o le quote di partecipazione in società costituito in Italia e aventi beni all'estero, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-21