Art. 21 · Art. 21 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo IV

Art. 21

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Art. 21 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Per quanto riguarda le azioni o le quote di partecipazione in società costituito in Italia e aventi beni all'estero, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'.
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