Art. 4 · Art. 4 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo I

Art. 4

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Art. 4 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
I beni indivisi sono ripartiti, agli effetti dell'imposta straordinaria, nelle quote spettanti ai singoli aventi diritto, secondo il disposto dell'art. 1101 del codice civile. Il patrimonio costituito da beni dotati è considerato di spettanza della moglie.
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