Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo V
Art. 30
Art. 30 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui patrimonio imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma seguente, raggiunga il valore di lire 3.000.000.
Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000.
Dal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di 2.000.000, è ammessa un'ulteriore detrazione pari a un ventesimo, con un massimo di lire 300.000 per ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra i due patrimoni. La detrazione stessa non si applica quando il cumulo, al netto di essa, superi i 10.000.000 di lire.
L'ammontare della detrazione è calcolato nel patrimonio di ciascun figlio ai fini dell'imposta straordinaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-30