Regolamento per il Fondo previdenza personale
Art. 7
In vigore dal 25 set 1949
L'incarico di segretario del Consiglio di amministrazione è conferito pure con decreto Ministeriale ad un impiegato di gruppo A del ruolo centrale amministrativo del Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Il segretario potrà essere coadiuvato nelle sue funzioni da apposito personale, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione il quale determina gli emolumenti spettanti al segretario stesso nonché i compensi per i coadiuvatori, secondo le prestazioni rese da ciascuno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-7