Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 12

In vigore dal 25 set 1949
Il diritto all'indennità si acquista al compimento di cinque anni di ininterrotta iscrizione al Fondo. Si prescinde da tale limite in caso di morte o di invalidità permanente o totale dovuta a causa di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-12

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