Art. 12
Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 12

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In vigore dal 25 set 1949
Il diritto all'indennità si acquista al compimento di cinque anni di ininterrotta iscrizione al Fondo. Si prescinde da tale limite in caso di morte o di invalidità permanente o totale dovuta a causa di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-12