Regolamento per il Fondo previdenza personale
Art. 12
12 / 23In vigore dal 25 set 1949
Il diritto all'indennità si acquista al compimento di cinque anni di ininterrotta iscrizione al Fondo.
Si prescinde da tale limite in caso di morte o di invalidità permanente o totale dovuta a causa di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-12