Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 16

In vigore dal 25 set 1949
Le sovvenzioni di cui alla lettera c) dell' potranno essere corrisposte: 1) nei casi di morte, non per cause di servizio, di impiegati e subalterni che non abbiano compiuto il quinquennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'. La sovvenzione non deve mai superare la metà della indennità che sarebbe spettata ove tale quinquennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati all' nell'ordine in questo stabilito e con le modalità di cui all'; 2) nei casi di documentato bisogno finanziario determinato da causa imprevista ed accidentale agli impiegati e subalterni che abbiano almeno due anni di iscrizione al Fondo. Il Consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-16

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