Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 21

In vigore dal 25 set 1949
Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti di cui all', saranno affidati all'ingegnere capo di uno degli Uffici tecnici erariali di Roma, fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Con gli stessi fondi si potrà, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvedere anche all'immediato pagamento delle sovvenzioni già deliberate, nei casi in cui speciali circostanze di urgenza giustifichino la deroga alla procedura stabilita dal precedente . Alla fine di ogni esercizio, l'ingegnere capo stesso dovrà dare conto dei fondi da lui gestiti trasmettendo, a corredo del registro d'introito, tutti i documenti giustificativi delle singole spese, dei pagamenti in acconto e la quietanza del versamento alla Cassa depositi e prestiti della eventuale rimanenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-21

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