Regolamento per il Fondo previdenza personale
Art. 22
In vigore dal 25 set 1949
L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
Il segretario, entro il mese di dicembre, deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.
Il rendiconto approvato sarà pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-22