Regolamento per il Fondo previdenza personale
Art. 23
transitorio
In vigore dal 25 set 1949
(transitorio)
Alla prima riunione, dopo l'entrata in vigore del presenti regolamento, il Consiglio di amministrazione con le norme stabilite dall', calcolerà le misure delle singole indennità valide per gli eventi verificatisi dopo il 1 gennaio 1947 e procederà a nuova liquidazione delle indennità già corrisposte, disponendo il pagamento delle differenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-23