Art. 23 · transitorio
Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 23

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transitorio

In vigore dal 25 set 1949
(transitorio) Alla prima riunione, dopo l'entrata in vigore del presenti regolamento, il Consiglio di amministrazione con le norme stabilite dall', calcolerà le misure delle singole indennità valide per gli eventi verificatisi dopo il 1 gennaio 1947 e procederà a nuova liquidazione delle indennità già corrisposte, disponendo il pagamento delle differenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-23