Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 5

In vigore dal 25 set 1949
Salvi i casi previsti dal successivo , le indennità di cui alle lettere a) e b) del precedente sono determinate in base ai coefficienti risultanti dalla tabella annessa al presente regolamento, del quale forma parte integrante. La misura effettiva delle stesse indennità è stabilita dal Consiglio di amministrazione anno per anno all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, in relazione all'entrata e alla parte di essa destinata al pagamento delle indennità. Detta misura deve essere variata ogni volta che la somma destinata al pagamento delle indennità subisce, rispetto a quella corrispondente dell'esercizio precedente, un aumento o Una diminuzione di almeno L. 1.000.000 ed è portata a conoscenza degli iscritti mediante pubblicazione nei bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Le singole indennità, nella misura di cui sopra, verranno corrisposte per gli eventi che si verificheranno durante il successivo anno solare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-5

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