Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 2

In vigore dal 25 set 1949
Le entrate del Fondo sono costituite; a) dalle quote dei proventi spettanti al personale giusta il regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, il regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, e successive variazioni, nella misura determinata con decreto Ministeriale, ai sensi dell', lettera a), del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826; b) dalla quota, dei compensi spettanti al personale per le verificazioni o lavori che, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, vengano da esso compiuti su domande di privati o di enti che non siano Province o Comuni, nella misura determinata con decreto Ministeriale, ai sensi dell', lettera b), del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826; c) dagli interessi del denaro investito come agli ; d) da sovvenzioni, contributi oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-2

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