Regolamento per il Fondo previdenza personale
Art. 4
In vigore dal 25 set 1949
Per provvedere alle finalità del Fondo, le entrate sono ripartite come segue:
1) l'80% per la corresponsione delle indennità di cui alle lettere a) e b) dell';
2) il 18% per le erogazioni previste dalla lettera c) dello stesso articolo;
3) il 2% per le spese di amministrazione.
Le somme non erogate nell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi per far fronte al pagamento delle indennità, nel caso che risultassero insufficienti le entrate corrispondenti.
Le somme destinate alle erogazioni di cui alla lettera c) dell', e non erogate, possono tuttavia essere impiegate per lo stesso scopo nel corso del solo esercizio successivo.
Il Consiglio d'amministrazione può deliberare che una parte delle somme non erogate passino a costituire un fondo di riserva e siano investite in titoli di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-4