Regolamento per il Fondo previdenza personale
Art. 8
In vigore dal 25 set 1949
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni trimestre ed ogni volta che il presidente lo reputi necessario.
Esso è chiamato:
1) a calcolare la misura delle singole indennità, secondo quanto è stabilito dall';
2) a liquidare le indennità di cui all', lettere a) e b);
3) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all' lettera c);
4) a deliberare in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, di donazioni e all'introito di sovvenzioni, di contributi e di altri proventi eventuali;
5) ad autorizzare le spese di amministrazione;
6) a deliberare, in genere, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
7) ad approvare i rendiconti di gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-8