Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 6

In vigore dal 25 set 1949
Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato con decreto Ministeriale, costituito come segue: Presidente: il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali; Membri: a) un impiegato di gruppo A, uno di gruppo B, uno di gruppo C ed un subalterno del ruolo ordinario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali nonché un dipendente della stessa Amministrazione non facente parte del ruolo ordinario, da scegliersi tutti tra i residenti a Roma sentite le Organizzazioni sindacali; b) il capo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali; c) il capo della Divisione affari amministrativi e contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. I membri di cui alla lettera a) durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Le cariche sono gratuite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-6

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