Regolamento per il Fondo previdenza personale
Art. 6
In vigore dal 25 set 1949
Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato con decreto Ministeriale, costituito come segue:
Presidente:
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
Membri:
a) un impiegato di gruppo A, uno di gruppo B, uno di gruppo C ed un subalterno del ruolo ordinario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali nonché un dipendente della stessa Amministrazione non facente parte del ruolo ordinario, da scegliersi tutti tra i residenti a Roma sentite le Organizzazioni sindacali;
b) il capo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
c) il capo della Divisione affari amministrativi e contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
I membri di cui alla lettera a) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Le cariche sono gratuite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-6