Regolamento per il Fondo previdenza personale
Art. 3
In vigore dal 25 set 1949
Il Fondo di previdenza provvede;
a) a corrispondere un'indennità agli Impiegati e al subalterni del ruolo ordinario e del ruolo speciale transitorio nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego con perdita del diritto a pensione ovvero ai superstiti del detti impiegati o dei subalterni deceduti durante il servizio;
b) a corrispondere un'indennità agli impiegati e ai subalterni non di ruolo nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per licenziamento determinato da motivi di salute o avanzata età, da soppressione di ufficio o riduzione di lavoro ovvero ai loro superstiti in caso di morte durante il servizio;
c) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-3