Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 3

In vigore dal 25 set 1949
Il Fondo di previdenza provvede; a) a corrispondere un'indennità agli Impiegati e al subalterni del ruolo ordinario e del ruolo speciale transitorio nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego con perdita del diritto a pensione ovvero ai superstiti del detti impiegati o dei subalterni deceduti durante il servizio; b) a corrispondere un'indennità agli impiegati e ai subalterni non di ruolo nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per licenziamento determinato da motivi di salute o avanzata età, da soppressione di ufficio o riduzione di lavoro ovvero ai loro superstiti in caso di morte durante il servizio; c) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-3

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Art. 3 Approvazione del regolamento per l'amministrazione la erogazione dei Fondo di previdenza per ii personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali. — Testo vigente | Portale Normativo