Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 9

In vigore dal 25 set 1949
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il presidente o chi ne fa le veci. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni saranno esercitate dal più elevato in grado dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
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