Regolamento per il Fondo previdenza personale
Art. 19
In vigore dal 25 set 1949
Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto per il tramite dei capi degli uffici a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.
I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dai capi degli uffici, staccandole da appositi registri a madre e figlia.
Le ricevute degli interessati devono dai capi uffici essere contro firmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del Fondo.
Al termine dell'anno finanziario i capi ufficio devono chiedere i registri a madre e figlia delle bollette d'introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-19