Art. 1

In vigore dal 25 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale, dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali; Ritenuta la necessità di sostituire il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza di cui sopra, approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 676; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Decreta: È approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, con la tabella che del regolamento medesimo è parte integrale. L'unito regolamento e tabella annessa sostituiscono quelli approvati con il regio decreto 8 aprile 1939, n. 676. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 117. - FRASCA
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