Art. 1
In vigore dal 25 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale, dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Ritenuta la necessità di sostituire il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza di cui sopra, approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 676;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, con la tabella che del regolamento medesimo è parte integrale.
L'unito regolamento e tabella annessa sostituiscono quelli approvati con il regio decreto 8 aprile 1939, n. 676.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 117. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rd-1