Regolamento per la navigazione interna›Titolo IV›Capo I
Art. 48
Visita medica di controllo
In vigore dal 2 ott 1949
È in facoltà dell'Ispettorato di porto di sottoporre in qualsiasi tempo a visita medica l'iscritto nelle matricole per accertare se sussista la idoneità al servizio della navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-48