Art. 48 · Visita medica di controllo
Regolamento per la navigazione internaTitolo IVCapo I

Art. 48

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Visita medica di controllo

In vigore dal 2 ott 1949
È in facoltà dell'Ispettorato di porto di sottoporre in qualsiasi tempo a visita medica l'iscritto nelle matricole per accertare se sussista la idoneità al servizio della navigazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-48