Regolamento per la navigazione internaTitolo IVCapo I

Art. 44

Qualifiche per l'immatricolazione del personale di prima e di seconda categoria

In vigore dal 2 ott 1949
L'immatricolazione fra il personale navigante di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni. Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "allievo marinaio" o di allievo barcaiolo per i servizi di coperta, con quella di apprendista di macchina per i servizi di macchina. L'allievo marinaio o l'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di aver effettuato sei mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale o di specializzazione, assume la qualifica di "marinaio" o di "barcaiolo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Qualifiche per l'immatricolazione del personale di prima e di seconda categoria (Art. 44 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo