Regolamento per la navigazione interna›Titolo IV›Capo I
Art. 44
Qualifiche per l'immatricolazione del personale di prima e di seconda categoria
In vigore dal 2 ott 1949
L'immatricolazione fra il personale navigante di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "allievo marinaio" o di allievo barcaiolo per i servizi di coperta, con quella di apprendista di macchina per i servizi di macchina.
L'allievo marinaio o l'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di aver effettuato sei mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale o di specializzazione, assume la qualifica di "marinaio" o di "barcaiolo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-44