Regolamento per la navigazione interna›Titolo IV›Capo I
Art. 47
Reiscrizione nelle matricole
In vigore dal 2 ott 1949
Gli iscritti nelle matricole del personale navigante, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-47