Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 51

Capo barca

In vigore dal 2 ott 1949
Per conseguire il titolo di capo barca, oltre quelli di cui ai numeri 1) e 4) dell', occorrono i seguenti requisiti: 1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare; 2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta; 3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiere volontario e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo può compensare dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile. Analogamente possono conseguire il titolo di capobarca gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico dello Stato". Il capo barca per l'ordinaria navigazione può comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria, o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-51

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Capo barca (Art. 51 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo