Art. 56
Motorista di motoscafi
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-56
Motorista di motoscafi
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L'articolo stabilisce che per ottenere il titolo ordinario occorrono 18 anni di età, gli studi elementari superiori, un periodo di navigazione (sei mesi, oppure tre mesi con corso specializzato riconosciuto) e il superamento di un esame ministeriale, oltre ai requisiti richiamati dall'art. 49. Prevede inoltre percorsi agevolati per il personale della Marina militare in congedo con specifici gradi e abilitazioni, nonché per gli iscritti di 1ª categoria della gente di mare con qualifica di motorista abilitato. Chi ottiene il titolo è abilitato a condurre apparati a combustione interna su motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile destinati al trasporto. Restano salve le specifiche limitazioni o discipline previste dall'art. 58 per i servizi di linea, rimorchio o trasporto persone per conto terzi.
La norma definisce i requisiti, i percorsi di abilitazione e le facoltà operative per conseguire e utilizzare il titolo professionale di motorista di motoscafi nella navigazione interna.
Si applica a coloro che intendono conseguire il titolo di motorista di motoscafi, al personale della Marina militare in congedo, alla gente di mare di 1ª categoria e a chi conduce motori su motoscafi da trasporto.
Un candidato maggiorenne con licenza elementare superiore intende lavorare sui motoscafi da trasporto. Dopo aver svolto tre mesi di navigazione e completato un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti, sostiene e supera l'esame ministeriale ottenendo il titolo di motorista di motoscafi.
Per il conseguimento del titolo è necessario adempiere all'effettuazione dei periodi di navigazione prescritti, all'eventuale frequenza del corso specializzato e al superamento dell'esame ministeriale con esito favorevole.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.