Regolamento per la navigazione interna›Capo IV
Art. 59
Requisiti per conseguire la qualifica di autorizzato
In vigore dal 2 ott 1949
Per conseguire la qualifica di autorizzato occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventiquattro anni di età se capitano, capo timoniere, macchinista, o motorista di motonavi; i ventuno anni se conduttore di motoscafi o motorista di motoscafi o fuochista abilitato;
2) risultare di buona condotta morale e civile;
3) avere sostenuto tu esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-59