Regolamento per la navigazione internaTitolo VCapo I

Art. 64

Segni d'individuazione sullo scafo

In vigore dal 2 ott 1949
Il numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa, e deve essere preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione. Le caratteristiche del numero e della sigla sono stabilite dal Ministro per i trasporti. Il nome di cui all'articolo precedente deve essere segnato sulla superficie esterna della poppa; le navi da diporto possono inoltre segnare sotto il nome l'indicazione dell'associazione nautica alla quale appartengono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-64

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Segni d'individuazione sullo scafo (Art. 64 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo